Patronato

RISCATTI

Riscatto dei periodi per gli iscritti alla Gestione dipendenti privati

Cos’è

I contributi da riscatto servono a coprire, con onere a carico del richiedente, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione. Sono accreditati a seguito dell’accoglimento della richiesta del lavoratore o del pensionato o loro superstiti. A differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto sono sempre a titolo oneroso e si perfezionano con il pagamento di un importo.

A chi è rivolto

La normativa prevede che possono chiedere il riscatto:

  • i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • gli iscritti a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • gli iscritti ai fondi speciali, sostitutivi, esclusivi gestiti dall’INPS.
Come Funziona

Le principali tipologie di riscatti sono:

  • riscatto dei corsi di studio ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
  • riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338);
  • riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (articolo 51, legge 23 dicembre 1999, n. 488);
  • riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (articolo 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564);
  • riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (articolo 6, decreto legislativo n. 564/1996);
  • riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (articolo 7, decreto legislativo n. 564/1996);
  • riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (articolo 8 decreto legislativo n. 564/1996);
  • riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468);
  • riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198 legge 23 dicembre 1996, n. 662);
  • riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1° gennaio 2009 (articolo 4, comma 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, così come convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2);
  • riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  • riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (articolo 51, comma 2, legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184);
  • riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35 comma 2, 26 marzo 2001, n. 151);
  • riscatto del periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53);
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

La domanda si presenta alla sede INPS territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta. L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato a mezzo raccomandata dall’INPS con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, che indica anche le modalità e i termini previsti per il versamento.

Il provvedimento di accoglimento, notificato con raccomandata, contiene i primi bollettini MAV per il pagamento e l’indicazione dei termini per il versamento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

È possibile stampare i bollettini MAV direttamente online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato ed è necessario essere in possesso del codice fiscale e del codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale).

In alternativa, è possibile fare richiesta tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 da rete mobile, che provvederà all’invio della copia del bollettino all’indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.

Comunicando il numero della pratica e il codice fiscale è possibile pagare con le seguenti modalità:

  • presso i soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (tabaccherie aderenti, sportelli bancari di Unicredit Spa, con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche con addebito sul conto corrente bancario e sito internet Unicredit SpA per i clienti titolari del servizio Banca online);
  • online sul sito INPS utilizzando la carta di credito;
  • online da smartphone o da tablet, tramite l’applicazione INPSServizi Mobili (IOS e Android), utilizzando la carta di credito;
  • online da tutti gli altri dispositivi mobili, tramite la versione mobile del sito m.inps.it, utilizzando la carta di credito;
  • con carta di credito utilizzando il Contact center al numero 803 164 gratuito da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile.

Banca Intesa Sanpaolo SpA, affidataria del servizio POS, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo email dell’interessato. Nel caso di pagamento effettuato tramite il Contact center, l’INPS invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo in possesso dell’Ente.

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.

Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare i bollettini con un termine di pagamento successivo all’attivazione stessa.

L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

All’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, l’attestazione utile ai fini fiscali sono visualizzabili nel Portale dei Pagamenti del sito INPS (servizio “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite”, sezione “Pagamenti effettuati”).

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale. Quest’ultimo tipo di pagamento è concesso se il richiedente non è pensionato e se i contributi riscattati non sono da utilizzare immediatamente per il diritto a un trattamento pensionistico.

In caso di versamento rateale:

  • per la generalità dei riscatti, il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 (fanno eccezione il riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31 dicembre 2007 e il riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, per i quali è previsto il pagamento dilazionato in 120 rate, senza interessi);
  • l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato, ove previsto dalla relativa normativa, degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
  • l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro;
  • la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto.

Se, nel corso della dilazione, l’interessato matura il diritto alla pensione e presenta la relativa domanda, il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda, che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti.

Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e se consentito dalla normativa, come nuova domanda presentata il giorno del versamento tardivo. Anche il tardivo versamento delle rate successive potrà essere considerato, a richiesta e se consentito dalla normativa, come nuova domanda. Se effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del bollettino, il ritardato versamento (per non più di cinque volte) verrà ritenuto valido e saranno addebitati gli interessi di dilazione.

L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato.

La rinuncia espressa da parte dell’assicurato prima della comunicazione di accoglimento oppure fatta tacitamente (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell’onere alla data della nuova domanda.

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. Sono pertanto utili per:

  • il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
  • l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
  • il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.

FONTE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Rispondi al quesito: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.